Statuto
SCOPI:
ART. 1: Il Gruppo Speleologico Lucchese del C.A.I., fondato il 1 gennaio 1960, con sede a Lucca ha lo scopo di promuovere la conoscenza e lo studio delle cavità ipogee. Il G.S.L. è una libera associazione tra privati e non ha scopo di lucro.
ART. 2: Per il raggiungimento dello scopo il Gruppo provvederà: – a organizzare esplorazioni, speleogite, spedizioni, campi speleologici, ecc. – a promuovere corsi di speleologia, imprese e studi a carattere scientifico, culturale e artistico, che abbiano attinenza con la speleologia; – a promuovere e organizzare conferenze mostre e simili; – a organizzare riunioni di soci, e di chi ne faccia richiesta; – a mantenere e custodire una biblioteca di pubblicazioni e di rilievi e una fototeca, ambedue inerenti alla speleologia, a disposizione dei soci del G.S.L.. Il G.S.L. inoltre, intrattiene rapporti di collaborazione con le associazioni speleologiche nazionali C.A.I., S.S.I., F.S.T. e tutti gli Enti Pubblici e/o privati che a qualsiasi titolo possano avere attinenza con l’attività del Gruppo. Si impegna inoltre a fornire ai soci il materiale occorrente per le attività del Gruppo.
ART. 3: L’iscrizione al gruppo è libera a chiunque, purché socio C.A.I., previa approvazione della relativa richiesta da parte dei Consiglio Direttivo (C.D.). La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al C.D., redatta su apposito modulo e controfirmata da un genitore o chi per esso per i minorenni; con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti del G.S.L..
ART. 4: Si decade da socio per dimissioni, indegnità, morosità o altra grave causa, su decreto dell’Assemblea (Ass.) dei soci. Un socio decaduto può essere riammesso solo su nuovo decreto dell’Ass.
ART. 5: Il pagamento della quota annua, fissata dal C.D., deve essere fatto a cura dei singoli soci, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. (cfr. art. 4 I° comma).
ASSEMBLEA DEI SOCI:
ART. 6: L’Ass. Ordinaria dei Soci si riunisce almeno due volte l’anno di cui una entro il primo trimestre, per l’elezione dei C.D. Viene indetta dal C.D. in carica.
ART. 7: Compito dell’Ass. è: – elezione dei C.D.; – approvazione bilancio consuntivo dell’anno precedente; – approvazione bilancio preventivo dei nuovo anno sociale; – eventuale revoca del mandato al C.D. in carica; – stabilire l’ammontare della quota sociale. (cfr. art. 12 2° comma) – programmazione delle attività e tutte le decisioni che riguardano il Gruppo.
ART. 8: Le Ass. Straordinarie possono essere indette dal C.D. o dal 30% dei soci.
ART. 9: Alle Ass. hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso, con diritto di voto, escluso i soci di età inferiore ai sedici anni. Sono inoltre ammessi a partecipare alle Ass. tutti coloro che il C.D. riterrà opportuno invitare. Non sono ammesse deleghe.
ART. 10: Le Ass. hanno validità se è presente più del 33% dei soci e se ne è stata data comunicazione tramite avvisi appesi in sezione e in magazzino, con almeno 10 giorni di anticipo.
ART. 11: L’elezione del C.D., l’eventuale revoca dei suo mandato e le modifiche allo statuto, devono essere obbligatoriamente messe all’ordine dei giorno insieme all’avviso di comunicazione dell’Ass.
CONSIGLIO DIRETTIVO:
ART. 12: Il C.D. esplica, per mandato dell’Ass., tutti i poteri atti a tutelare l’applicazione delle norme dello statuto e del regolamento. Indice le Ass. Ord.. (cfr. art. 7) Attua il programma deciso dall’Ass. Il C.D. è composto da sette membri, esso viene eletto dall’Ass. dei soci. Rimane in carica tre anni. Prepara il bilancio preventivo.
ART. 13: Le cariche dei G.S.L. si compongono di: – Presidente; – Segretario; – Tesoriere; – Archivista; – Magazziniere.
ART. 14: Il Presidente rappresenta il gruppo in tutti gli atti interni ed esterni, convoca e presiede le sedute dei C.D., firma le lettere di rappresentanza, i bilanci e i mandati di pagamento. E’ addetto alle pubbliche relazioni.
ART. 15: Il Segretario redige i verbali delle riunioni dei C.D. e delle Assemblee, provvede al disbrigo delle varie pratiche di segreteria e tiene la corrispondenza.
ART. 16: Il Tesoriere tiene i libri di amministrazione, prepara il bilancio consuntivo, conserva i valori del gruppo, riscuote e paga i mandati firmati dal Presidente.
ART. 17: L’Archivista cura l’archivio, la classificazione delle pubblicazioni riguardanti la speleologia, la classificazione dei rilievi di cavità, del materiale fotografico, del materiale speleologico che non sia di competenza del magazziniere. Cura un resoconto sulle attività, sulle spedizioni ed esplorazioni, su ogni avvenimento di particolare importanza per il G.S.L., cura inoltre la registrazione di nuove cavità presso il catasto regionale delle grotte e aree carsiche della Toscana, come da L.R. 2.4.84 n. 20.
ART. 18: L’Addetto al materiale custodisce tutta l’attrezzatura da speleologia (corde, carburo, moschettoni, scale, materiale d’uso personale, ecc.) in dotazione al gruppo stesso. Ispeziona il buon funzionamento dell’attrezzatura, ne denuncia la mancanza c/o la necessità di sostituirlo al C.D., cura un inventario del materiale, annota il movimento del materiale medesimo.
ART. 19: Il C.D. si riunisce di norma una volta al mese, alle sue riunioni può partecipare ciascun socio senza diritto di voto e chi, espressamente invitato dal C.D.
ART. 20: Il C.D. nella sua prima riunione posteriore all’Ass. che lo ha eletto, elegge il Presidente e distribuisce le cariche per i vari settori di attività dei gruppo. I Consiglieri che hanno la responsabilità del funzionamento dei singoli incarichi ricevuti, possono essere coadiuvati da quei soci del gruppo che essi ritengano necessari per il buon funzionamento dell’incarico stesso. I nuovi consiglieri possono cambiare il regolamento riguardante il servizio che compete loro, previa approvazione da parte del primo C.D. successivo alla data dell’abrogazione dei vecchio regolamento.
NORME VARIE:
ART. 21: Le deliberazioni dei C.D. e delle Ass. vengano prese a maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio palese. Votazioni inerenti persone sono da prendersi a scrutinio segreto. Ogni modifica al presente statuto dovrà essere sancita dall’Ass. dei soci con una maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di cessazione completa delle attività del gruppo, decisa dall’Ass. con una maggioranza dei due terzi dei presenti, tutto il materiale in dotazione al gruppo sarà affidato alla sezione C.A.I. di Lucca, che si impegna a conservarlo nella sua integrità per almeno dieci anni, a disposizione di chi vorrà ricostituire in Lucca un gruppo speleologico C.A.I. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda ai regolamenti ed allo statuto del C.A.I.